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Contabilità
12 Nov 25

Spese di rappresentanza o di pubblicità?

La corretta classificazione delle spese aziendali è fondamentale per determinare la detraibilità IVA. In un contesto operativo dove l'evasione sul lato entrate è sempre più difficile, l'Agenzia delle Entrate è sempre più attenta aila corretta deduzione delle imposte dirette e detrazione IVA delle spese. In questo contesto la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25144 del 13 settembre 2025, ha fornito un chiarimento essenziale in merito al confine che separa le spese di rappresentanza dalle spese di pubblicità. La distinzione è cruciale poiché, secondo quanto stabilito dall’articolo 19-bis 1 lettera h) del Dpr n. 633/1972, l’IVA relativa alle spese di rappresentanza è generalmente indetraibile. Nell’esaminare la controversia, i giudici della Cassazione hanno richiamato l’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro economia e Finanze del 19 novembre 2008, secondo cui sono considerate inerenti le spese effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni volte a generare (anche potenzialmente) benefici economici per l’impresa.

Il nucleo della differenza, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (incluso pronunce precedenti come n. 10440/2021, n. 10781/2023 e n. 14049/2023), risiede interamente nell’obiettivo perseguito attraverso il sostenimento della spesa stessa.

1. Spese di Rappresentanza:
  • Sono sostenute con lo scopo principale di accrescere il prestigio e la fama generale dell’impresa.
  • Non generano un'aspettativa diretta di aumento delle vendite, ma producono un beneficio economico che arriva in via mediata e indiretta, grazie al conseguente miglioramento dell’immagine e della notorietà aziendale.

2. Spese di Pubblicità:
  • Hanno una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati.
  • Mirano all’esaltazione specifica delle caratteristiche dei prodotti venduti e dimostrano l’idoneità di tali prodotti a soddisfare concrete esigenze della clientela.

Questo approccio è coerente con la giurisprudenza europea (causa CGUE 17 novembre 1993, causa C-68/92), che definisce la pubblicità come la diffusione di un messaggio con lo scopo immediato di aumentarne le vendite.

L'Applicazione al Caso dell'Evento
(Promozione Indiretta)
L’organizzazione di una manifestazione a premio mirata a promuovere un aspetto culturare (che si svolge annualmente in una nota località, attirando centinaia di invitati, tra cui personalità del settore, e godeva di un’ampia copertura di stampa, televisioni e mezzi di comunicazione) è da ritenersi, per la Cassazione, un evento il cui scopo primario è la promozione dell’immagine e del prestigio della società promotrice. Mancano, infatti, la diretta finalità di promozione specifica dei prodotti venduti e l'intento immediato di aumentare le vendite. Va quindi contabilizzata come spesa di rappresentanza. 


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