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15 Gen 24

La Rilevanza Penale del Credito Inesistente

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Terza sezione penale, del 2 gennaio 2024 (n. 6), ha portato importanti novità riguardo alla rilevanza penale del credito inesistente. Nonostante un precedente orientamento delle Sezioni Unite (sentenze nn. 34419 e 34452), la Corte ha dichiarato che, ai fini penali, la nozione di credito inesistente è più ampia rispetto a quella amministrativa.

La pronuncia riguarda un caso di compensazione di crediti fittizi, contestato in base all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La difesa sosteneva che il credito era facilmente individuabile attraverso un controllo formale o da dati in possesso dell'Amministrazione. La discussione si è concentrata sulla configurabilità di un credito non spettante, piuttosto che inesistente, data la necessità della doppia condizione per l'esistenza di un illecito amministrativo:
  1. fittizietà del credito o carenza del presupposto;
  2. impossibilità di riscontrare la violazione mediante procedure automatizzate o controllo formale.
Secondo i giudici di legittimità, la definizione di credito inesistente desumibile dall'art. 13, come modificato dal D.Lgs. 158/2015, si applica esclusivamente agli illeciti amministrativi. Ai fini penali, risulterebbe irrilevante la seconda condizione, ovvero le modalità attraverso cui la violazione potrebbe essere individuata.

Questa pronuncia solleva questioni rilevanti per le imprese e i professionisti che gestiscono crediti. È essenziale comprendere appieno le implicazioni fiscali di questa nuova interpretazione e adeguare le pratiche aziendali di conseguenza.

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