TFR e regime forfettario: il TFR fa perdere il forfettario?
Una domanda che ricorre spesso riguarda il rapporto tra TFR e regime forfettario.
Molti contribuenti che cessano un rapporto di lavoro dipendente ricevono il Trattamento di Fine Rapporto e si trovano davanti a un dubbio: il TFR deve essere conteggiato nella soglia dei redditi da lavoro dipendente prevista per l'accesso o la permanenza nel regime forfettario? E se chiedono l'anticipo le cose cambiano?
La risposta, a nostro avviso, è negativa per entrambe le domande.
Perché il TFR non dovrebbe rilevare?
La causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d-ter) della Legge n. 190/2014 riguarda i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori alla soglia prevista dalla normativa.
Il punto fondamentale è comprendere come viene tassato il TFR.
Il Trattamento di Fine Rapporto rientra, infatti, tra i redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR.
Non si tratta, quindi, di un reddito ordinario che confluisce nella determinazione del reddito complessivo da lavoro dipendente.
Cosa dice l'Agenzia delle Entrate?
Un importante chiarimento arriva dalla risposta ad interpello n. 102 del 15 aprile 2020.
In tale occasione l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di somme percepite a titolo di arretrati soggetti a tassazione separata, precisando che tali importi non devono essere considerati nella verifica della soglia prevista per il regime forfettario.
Il principio espresso dall'Agenzia appare particolarmente significativo: i redditi assoggettati a tassazione separata non rilevano nel calcolo della soglia dei redditi da lavoro dipendente utile ai fini della verifica della causa ostativa.
Sebbene la risposta non riguardasse direttamente il TFR, l'impostazione interpretativa è generalmente ritenuta applicabile anche al Trattamento di Fine Rapporto proprio perché anch'esso rientra tra i redditi soggetti a tassazione separata ex art. 17 TUIR. A riprova ci sono numerosi articoli della stampa specializzata.
Un esempio pratico
Immaginiamo il seguente caso:
Molti contribuenti che cessano un rapporto di lavoro dipendente ricevono il Trattamento di Fine Rapporto e si trovano davanti a un dubbio: il TFR deve essere conteggiato nella soglia dei redditi da lavoro dipendente prevista per l'accesso o la permanenza nel regime forfettario? E se chiedono l'anticipo le cose cambiano?
La risposta, a nostro avviso, è negativa per entrambe le domande.
Perché il TFR non dovrebbe rilevare?
La causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d-ter) della Legge n. 190/2014 riguarda i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori alla soglia prevista dalla normativa.
Il punto fondamentale è comprendere come viene tassato il TFR.
Il Trattamento di Fine Rapporto rientra, infatti, tra i redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR.
Non si tratta, quindi, di un reddito ordinario che confluisce nella determinazione del reddito complessivo da lavoro dipendente.
Cosa dice l'Agenzia delle Entrate?
Un importante chiarimento arriva dalla risposta ad interpello n. 102 del 15 aprile 2020.
In tale occasione l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di somme percepite a titolo di arretrati soggetti a tassazione separata, precisando che tali importi non devono essere considerati nella verifica della soglia prevista per il regime forfettario.
Il principio espresso dall'Agenzia appare particolarmente significativo: i redditi assoggettati a tassazione separata non rilevano nel calcolo della soglia dei redditi da lavoro dipendente utile ai fini della verifica della causa ostativa.
Sebbene la risposta non riguardasse direttamente il TFR, l'impostazione interpretativa è generalmente ritenuta applicabile anche al Trattamento di Fine Rapporto proprio perché anch'esso rientra tra i redditi soggetti a tassazione separata ex art. 17 TUIR. A riprova ci sono numerosi articoli della stampa specializzata.
Un esempio pratico
Immaginiamo il seguente caso:
- Reddito da lavoro dipendente: € 28.000
- TFR liquidato alla cessazione del rapporto: € 25.000
- 2 CU una per il TFR e una per il reddito normale (o una inglobante entrambe le casistiche)
il contribuente resterebbe al di sotto della soglia prevista dalla normativa.
Attenzione alla cessazione del rapporto di lavoro
Esiste poi un secondo aspetto spesso trascurato.
La stessa disciplina del regime forfettario prevede che la verifica della soglia dei redditi da lavoro dipendente assuma rilevanza solo in presenza di un rapporto di lavoro ancora esistente.
Quando il rapporto di lavoro è cessato, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle specifiche condizioni previste dalla norma.
Per questo motivo molte situazioni che inizialmente sembrano problematiche possono in realtà risultare compatibili con il regime forfettario.
Conclusioni
- il TFR è soggetto a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 TUIR;
- l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i redditi assoggettati a tassazione separata non rilevano nel test della soglia: interpello 102/2020
- l'orientamento prevalente della dottrina e della stampa specializzata esclude il TFR dal conteggio.
Naturalmente ogni situazione merita una verifica specifica, soprattutto in presenza di altri redditi o particolari condizioni personali.
Come possiamo esserti utili?
Come possiamo esserti utili?
- Regime forfettario e verifica delle cause ostative.
- Consulenza tributaria per professionisti e partite IVA.
- Pianificazione fiscale per nuove attività autonome.
- Analisi della posizione fiscale personale.
- Consulenza strategica per l'avvio e la gestione dell'attività.