RT e POS: Dettagli Operativi
L'obbligo di garantire la piena integrazione e interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello del pagamento elettronico, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2026 in virtù delle modifiche apportate dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) all’Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, è stato dettagliato dal Provvedimento Prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Le Modalità di Collegamento
(Disposizioni del Provvedimento ADE)
Esclusività del Servizio Web: Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi deve essere effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web rese disponibili nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
Dati Obbligatori da Registrare:
• Il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato.
• In abbinamento, il dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi (RT).
• L’indirizzo dell’unità locale presso la quale tali strumenti vengono utilizzati, al fine di garantire il corretto svolgimento dei controlli dell’Amministrazione finanziaria.
I soggetti obbligati sono tenuti ad aggiornare tali dati in caso di variazioni dei collegamenti.
Memorizzazione Puntuale e Trasmissione Aggregata:
la norma stabilisce che la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici deve essere effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, utilizzando lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Tale strumento deve riportare nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati dei pagamenti elettronici così memorizzati sono poi trasmessi giornalmente in forma aggregata.
Il Registratore Telematico deve, inoltre, memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (esclusi i dati di identificazione del cliente) e trasmettere l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Termini Perentori per l'Adempimento
Strumenti già in uso a Gennaio 2026: il collegamento deve essere effettuato entro quarantacinque giorni (45 giorni) a partire dalla data in cui il servizio web per la registrazione sarà messo a disposizione nell’area riservata.
Nuovi strumenti o Variazioni (Dopo il 31 Gennaio 2026): deve essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento o alla data di variazione dell’associazione ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ai fini del provvedimento, il sabato è considerato giorno non lavorativo.
Sanzioni
• Mancato Collegamento: la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 1.000 a € 4.000 (Art. 11, co. 5, D.Lgs. 471/97).
• Omessa/Incompleta Trasmissione: la sanzione è pari a € 100, con un limite massimo di € 1.000 per trimestre (Art. 11, co. 2-quinquies, D.Lgs. 471/97).
• Sanzioni Accessorie: sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività si applicano anche a:
1. In caso di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
2. In caso di mancato collegamento dello strumento di pagamento elettronico con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Le Modalità di Collegamento
(Disposizioni del Provvedimento ADE)
Esclusività del Servizio Web: Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi deve essere effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web rese disponibili nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
Dati Obbligatori da Registrare:
• Il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato.
• In abbinamento, il dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi (RT).
• L’indirizzo dell’unità locale presso la quale tali strumenti vengono utilizzati, al fine di garantire il corretto svolgimento dei controlli dell’Amministrazione finanziaria.
I soggetti obbligati sono tenuti ad aggiornare tali dati in caso di variazioni dei collegamenti.
Memorizzazione Puntuale e Trasmissione Aggregata:
la norma stabilisce che la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici deve essere effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, utilizzando lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Tale strumento deve riportare nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati dei pagamenti elettronici così memorizzati sono poi trasmessi giornalmente in forma aggregata.
Il Registratore Telematico deve, inoltre, memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (esclusi i dati di identificazione del cliente) e trasmettere l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Termini Perentori per l'Adempimento
Strumenti già in uso a Gennaio 2026: il collegamento deve essere effettuato entro quarantacinque giorni (45 giorni) a partire dalla data in cui il servizio web per la registrazione sarà messo a disposizione nell’area riservata.
Nuovi strumenti o Variazioni (Dopo il 31 Gennaio 2026): deve essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento o alla data di variazione dell’associazione ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ai fini del provvedimento, il sabato è considerato giorno non lavorativo.
Sanzioni
• Mancato Collegamento: la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 1.000 a € 4.000 (Art. 11, co. 5, D.Lgs. 471/97).
• Omessa/Incompleta Trasmissione: la sanzione è pari a € 100, con un limite massimo di € 1.000 per trimestre (Art. 11, co. 2-quinquies, D.Lgs. 471/97).
• Sanzioni Accessorie: sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività si applicano anche a:
1. In caso di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
2. In caso di mancato collegamento dello strumento di pagamento elettronico con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Come possiamo esseri utile?
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