Nel complesso panorama delle questioni tributarie, la compensazione indebita emerge con implicazioni di rilevanza penale oltre la soglia di euro 50000. La distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti riveste particolare importanza, con la seconda categoria che assume una posizione più grave nell'ordinamento nazionale.
Il credito non spettante è quello utilizzato in misura superiore a quanto dovuto o in violazione delle modalità previste, mentre il credito inesistente manca dei presupposti costitutivi e non può essere riscontrato tramite controlli automatizzati o formali.
Le sanzioni amministrative per l'utilizzo abusivo di un credito inesistente sono più severe, con una penalità che varia in percentuale dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione. Per i crediti non spettanti, la sanzione è meno onerosa.
Si presume inesistente il credito nel caso in cui manchi, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la sua inesistenza non possa essere verificata attraverso i controlli automatizzati o formali sulle dichiarazioni. Questi criteri non sono alternativi, ma entrambi sono indispensabili per classificare un credito come inesistente. Se uno di questi requisiti è assente, il credito viene considerato non spettante.