
Obbligo di mantenere attivo l'indirizzo pec dopo la cessazione dell'attività
Successivamente alla cessazione dell'attività, l’imprenditore è obbligato a mantenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione stessa: lo prevede l'art. 33 del nuovo Codice delle crisi d'impresa.
La norma precisa inoltre quanto segue:
La norma precisa inoltre quanto segue:
- la cessazione dell’attività imprenditoriale coincide con la cancellazione dal Registro delle imprese. Qualora il soggetto non sia iscritto, l'attività si intende cessata dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa;
- per le imprese individuali o in caso di cancellazione di ufficio delle società, è comunque fatta salva la facoltà per il creditore o per l'autorità giudiziaria di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività;
- è inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese;
- la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
Come possiamo esserti utile?
- Rilascio PEC con attivazione istantanea
- Pratica CCIAA per inserimento PEC
- Pratiche CCIAA, AdE, Inps, INAIL per cessazione attività
- Valutazione chiusura retroattiva dell'azienda