
Le Implicazioni Fiscali del Superbonus 110%
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto significative modifiche per quanto riguarda la plusvalenza generata dalla cessione di immobili oggetto di ristrutturazione, particolarmente quelli che hanno beneficiato del Superbonus al 110%.
Ai sensi del Tuir, le plusvalenze derivanti dalla vendita a titolo oneroso di immobili sottoposti a interventi agevolati dal Superbonus sono ora considerate redditi diversi. Tale disposizione si applica alle cessioni avvenute a partire dal 1.01.2024, con l'eccezione dell'abitazione principale.
Per le plusvalenze così generata, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26%. La determinazione della plusvalenza avviene sottraendo al corrispettivo percepito il prezzo d'acquisto. Questo importo viene successivamente aumentato di ogni altro costo inerente al bene stesso. Nel caso di immobili acquisiti per donazione, il prezzo di acquisto o costo di costruzione si basa sul valore sostenuto dal donante.
La novità è che se gli interventi di ristrutturazione sono stati completati entro gli ultimi 5 anni prima della cessione e si è usufruito del Superbonus al 110%, le spese relative a tali interventi non sono considerate. Questa esclusione si applica anche nel caso in cui siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore.
Se la vendita avviene tra dopo i 5 anni e prima dei 10 anni, il costo dei lavori Superbonus sarà considerato al 50% ed il valore di acquisto sarà rivalutato ISTAT.
In sintesi, la normativa introduce nuove regole per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili ristrutturati con il Superbonus al 110%, il cui fine è valutato come speculativo.
Come possiamo esserti utile?
Ai sensi del Tuir, le plusvalenze derivanti dalla vendita a titolo oneroso di immobili sottoposti a interventi agevolati dal Superbonus sono ora considerate redditi diversi. Tale disposizione si applica alle cessioni avvenute a partire dal 1.01.2024, con l'eccezione dell'abitazione principale.
Per le plusvalenze così generata, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26%. La determinazione della plusvalenza avviene sottraendo al corrispettivo percepito il prezzo d'acquisto. Questo importo viene successivamente aumentato di ogni altro costo inerente al bene stesso. Nel caso di immobili acquisiti per donazione, il prezzo di acquisto o costo di costruzione si basa sul valore sostenuto dal donante.
La novità è che se gli interventi di ristrutturazione sono stati completati entro gli ultimi 5 anni prima della cessione e si è usufruito del Superbonus al 110%, le spese relative a tali interventi non sono considerate. Questa esclusione si applica anche nel caso in cui siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore.
Se la vendita avviene tra dopo i 5 anni e prima dei 10 anni, il costo dei lavori Superbonus sarà considerato al 50% ed il valore di acquisto sarà rivalutato ISTAT.
In sintesi, la normativa introduce nuove regole per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili ristrutturati con il Superbonus al 110%, il cui fine è valutato come speculativo.
Come possiamo esserti utile?
- Pianificazione fiscale anche per privati;
- Consulenza strategica IRPEF anche per privati;
- IMU;
- Dichiarazioni fiscali.