
Notifiche PEC
La sentenza della quinta sezione della Corte di Cassazione n. 1519 del 18 gennaio 2023, (Pres. Virgilio, Rel. Saija) nella quale la Suprema Corte ritiene inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate notificato alle 00.00 dell’ultimo giorno utili e segna una nuova pietra miliare nella disciplina delle PEC.
Normativa di riferimento
L'art. 147 c.p.c., al cui originario primo comma: «Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.» sono stati inseriti due ulteriori commi, che risolutivamente così recitano:
2. «Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.»
3. «Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generatala ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7»
La novità
Esaminare l’idea che le ore 00:00:00 di un dato giorno “x” possano anche leggersi come le ore 24:00:00 del giorno “x-1”. Non essendo concepibile –già sul piano logico – che un determinato “minuto secondo” possa appartenere, ad un tempo, a due giorni, quand’anche immediatamente contigui.
Per la Corte il riferimento temporale che viene in rilievo, ai fini delle trasmissioni a mezzo PEC, è dunque il Coordinated Universal Time (noto con l’acronimo UTC); questo rappresenta una scala di tempo che, parametrata al fuso orario corrispondente per ciascun Paese (in Italia, +1 o +2, a seconda che sia in vigore l’ora solare o l’ora legale), è stata adottata dall’International Telecommunication Union (Agenzia nell’egida dell’ONU, con sede a Ginevra) e diffusa a livello planetario a partire dal 1972.
In base alle convenzioni internazionali, quindi, l’ora 00.00 appartiene al giorno successivo ed è cosa diversa dalle 24.00 del giorno precedente.
Come possiamo esserti utile?
Normativa di riferimento
L'art. 147 c.p.c., al cui originario primo comma: «Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.» sono stati inseriti due ulteriori commi, che risolutivamente così recitano:
2. «Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.»
3. «Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generatala ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7»
La novità
Esaminare l’idea che le ore 00:00:00 di un dato giorno “x” possano anche leggersi come le ore 24:00:00 del giorno “x-1”. Non essendo concepibile –già sul piano logico – che un determinato “minuto secondo” possa appartenere, ad un tempo, a due giorni, quand’anche immediatamente contigui.
Per la Corte il riferimento temporale che viene in rilievo, ai fini delle trasmissioni a mezzo PEC, è dunque il Coordinated Universal Time (noto con l’acronimo UTC); questo rappresenta una scala di tempo che, parametrata al fuso orario corrispondente per ciascun Paese (in Italia, +1 o +2, a seconda che sia in vigore l’ora solare o l’ora legale), è stata adottata dall’International Telecommunication Union (Agenzia nell’egida dell’ONU, con sede a Ginevra) e diffusa a livello planetario a partire dal 1972.
In base alle convenzioni internazionali, quindi, l’ora 00.00 appartiene al giorno successivo ed è cosa diversa dalle 24.00 del giorno precedente.
Come possiamo esserti utile?
- Rilascio PEC con attivazione istantanea
- Pratica CCIAA per inserimento PEC
- Verifiche relate notifica dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni