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15 Apr 24

Atto di Pignoramento Presso Terzi: Obblighi e Conseguenze

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi nell'ambito dei pignoramenti fiscali. In particolare, si è affrontato il quesito se, in caso di pignoramento presso terzi, sia obbligatoria la notifica dell'atto non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l’atto di pignoramento presso terzi, emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del D.P.R. 602/1973, deve essere notificato sia al terzo pignorato che al debitore. Questo obbligo di notifica è sancito dall'articolo 543, primo comma, del codice di procedura civile, il quale stabilisce che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi richiede la notifica dell'atto sia al terzo che al debitore.

L'art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, definisce l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi come una "modalità di esecuzione forzata presso terzi", confermando l'obbligo di notifica a entrambi i soggetti interessati. Inoltre, la Corte Costituzionale ha confermato che tale modalità di esecuzione forzata è valida ai fini della riscossione coattiva delle somme dovute.

È importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del DPR n. 602/1973, il procedimento di espropriazione forzata segue le norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, compatibilmente con le disposizioni del decreto stesso.

Pertanto, in conclusione, l'atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato sia al terzo pignorato che al debitore, garantendo così il rispetto delle disposizioni legali e processuali in materia di esecuzione forzata.

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