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27 Feb 23

​Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023

Breve disamina della circolare INPS n. 6 del 2023 che pone chiarezza ad i tanti dubbi interpretativi sorti a seguito dell'art. 1, commi 342 e 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Ambito applicativo:
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Novità:
  • per tutti gli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro.
  • possono usare il Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato
  • è stato, inoltre, parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, diversamente da quanto previsto in precedenza.
  • i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.
  • divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

Limiti economici :
  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Società sportive (eccezione alla regola):
Per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro (lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 54-biscitato). Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023 (cfr. la circolare n. 95/2018).

Casi particolari
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l’articolo 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017).

I limiti di compenso complessivo riferiti a ciascun singolo prestatore sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Alberghiero
Rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali – almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa - mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. 
In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
 
Come possiamo esserti utile?
  1. Redarre contratto di prestazione occasionale
  2. Elaborare modello F24 per versamento della ritenuta d'acconto
  3. Elaborazion ed invio della CU
  4. Elaborazione ed invio modello 770
  5. Comunicazioni preventive per il settore alberghiero
  6. Consulenza in materia di prestazioni occasionali 

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