
Gestione fiscale delle piattaforme digitali
Il panorama del commercio digitale è in costante evoluzione e, di conseguenza, anche le normative fiscali si adattano per garantire un ambiente equo e trasparente. Queste misure mirano a migliorare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea, con un focus particolare sulle transazioni di beni e servizi effettuate tramite piattaforme digitali.
Contrasto alle frodi IVA sugli acquisti online:
L'Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti cruciali per regolare il commercio online e garantire la corretta applicazione delle norme fiscali:
- Scambio automatico di informazioni sulle vendite: Il Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406671, stabilisce regole operative per lo scambio automatico di informazioni sulle vendite di prodotti e forniture di servizi attraverso piattaforme digitali.
- Comunicazione dei dati sui pagamenti transfrontalieri: Con il Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406675, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni specifiche per la comunicazione dei dati sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero da parte dei prestatori di servizi di pagamento.
Obiettivi della normativa:
La normativa è stata introdotta per contrastare la crescente complessità delle transazioni online, che spesso rendono difficile monitorare il volume d'affari e applicare correttamente le norme fiscali. Le disposizioni puntano a rafforzare la lotta contro la frode fiscale e a garantire uno scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri.
Gestori di piattaforme digitali: Definizione
Il Decreto Legislativo definisce il gestore di piattaforma come l'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma, che può essere un sito web, un'applicazione mobile o qualsiasi altro software che consenta ai venditori di offrire i propri prodotti e servizi.
Sono tenuti ad adempiere agli obblighi fiscali i gestori di piattaforma che soddisfano determinati criteri, inclusi quelli residenti ai fini fiscali in Italia o che hanno una sede di direzione nel paese. Sono inclusi anche gli FPO (Foreign Platform Operator) che operano nel territorio italiano.
Obblighi e attività monitorate
I gestori di piattaforme digitali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate una serie di informazioni relative ai venditori attivi sulla loro piattaforma. Queste informazioni includono dati fiscali, finanziari e di identificazione dei venditori, nonché dettagli sui corrispettivi versati o accreditati durante il periodo di riferimento.
Le attività pertinenti soggette a comunicazione includono la vendita di beni, la locazione di beni immobili e la prestazione di servizi personali. È importante che i gestori di piattaforma assicurino la corretta raccolta e trasmissione di tali informazioni entro i termini stabiliti dalla legge.
Ecco perchè Airb&B ha avviato una campagna di censimento dei propri iscritti o altre piattaforme di vendita accettano solo soggetti con P.IVA.
Prestatori di servizi di pagamento:
I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare informazioni sui beneficiari e sui pagamenti transfrontalieri. Questo obbligo si applica ai prestatori con sede in Italia o che operano nel paese, così come a coloro che forniscono servizi di pagamento per conto di beneficiari italiani.
Le informazioni da comunicare includono dettagli sui beneficiari, sui pagamenti effettuati e sui rimborsi ricevuti, assicurando un monitoraggio completo delle transazioni finanziarie online.
Obblighi di Comunicazione per i Gestori di Piattaforma:
I gestori di piattaforma devono fornire informazioni dettagliate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle vendite. Queste informazioni includono il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione, l'indirizzo email, i dettagli sui venditori e sulle transazioni effettuate sulla piattaforma. Inoltre, devono conservare i dati per almeno cinque anni.
Scambio di Informazioni:
Le informazioni raccolte dall'Agenzia delle Entrate vengono trasmesse alle Autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione, garantendo una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale.
Ambito Soggettivo:
L'obbligo di comunicazione si applica ai prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è il paese di origine o che operano in stati membri diversi dallo stato membro di origine, ma solo per i servizi di pagamento in cui l'Italia è il paese ospitante. Inoltre, questi prestatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione se nel corso del trimestre hanno fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.
Se per esempio vendo su Vinted più di 25 oggetti in un trimestre la piattaforma invierà i dati all'Agenzia delle Entrate.
Ambito Oggettivo:
In ambito oggettivo, il provvedimento specifica le informazioni soggette a comunicazione. Queste includono:
- Il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento come indicato nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento.
- Il numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili.
- L'IBAN o altro identificativo che individua in modo univoco il beneficiario e fornisce la sua localizzazione.
- Se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisce la sua localizzazione.
- L'indirizzo del beneficiario come indicato nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento.
- I dettagli dei pagamenti transfrontalieri e dei relativi rimborsi.
Termini e Modalità di Comunicazione:
Le comunicazioni devono essere effettuate su base trimestrale a partire dal 1° gennaio 2024. Il termine entro cui trasmettere i dati è l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni. Ad esempio, la comunicazione relativa al primo trimestre 2024 deve essere inviata entro il 30 aprile 2024.
I prestatori di servizi di pagamento inviano i dati tramite il Sistema di Interscambio Dati (SDI). Le amministrazioni fiscali trasmettono le informazioni raccolte al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), il quale archivia, aggrega e analizza le informazioni relative ai pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
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