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Contabilità
25 Set 23

Esterometro nel 2024: Adempimenti per Forfetari, Minimi ed Enti Non Commerciali

Dal 1 gennaio 2024, l'estensione dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica coinvolgerà anche i contribuenti in regime forfetario, e quelli classificati come minimi e gli enti non commerciali. In merito agli adempimenti legati alla comunicazione delle operazioni attive e passive con l'estero, noto come esterometro.

Le Entrate avevano già fornito chiarimenti con la circolare n. 26/E/2022. Al punto 1.3 di questa circolare, si indicava chiaramente che forfetari ed enti non commerciali, inclusi quelli del Terzo settore, sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi verso/da soggetti esteri tramite autofattura elettronica.
 
Nel caso in cui un'azienda con partita IVA forfettaria effettui un acquisto di servizi dall'estero, sia che provengano dall'Unione Europea che da Paesi extra-UE, la fattura ricevuta sarà priva di IVA. La procedura successiva richiederà l'applicazione del meccanismo del reverse charge ovvero si dovrà integrare l'IVA che dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo, utilizzando il codice tributo 6099. Il periodo di riferimento per il versamento può essere il mese e l'anno in cui si è svolta l'operazione, e l'autofattura generata a seguito del reverse charge dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio (SDI).

Per i contribuenti con partita IVA forfettaria, il meccanismo del reverse charge presenta una peculiarità. Essi dovranno emettere un'autofattura con l'IVA esposta, ma non potranno detrarre l'IVA relativa alla fattura d'acquisto. In sintesi, ciò implica il versamento dell'IVA, nonostante la natura forfettaria della tassazione. Acquistare dall'estero per un contribuente forfetario potrebbe, dunque, non essere poi così tanto conveniente.

Se la fattura d'acquisto proviene da un fornitore dell'Unione Europea, è essenziale iscriversi immediatamente al VIES, il sistema europeo di scambio dati sull'IVA. Prima di emettere la fattura, il fornitore estero è tenuto a verificare l'iscrizione della partita IVA nel registro VIES. In caso di esito positivo, la fattura sarà emessa senza IVA. Al contrario, se l'acquirente non è iscritto al VIES, il fornitore UE applicherà l'IVA alla fattura, e sarà necessario integrare l'IVA in fattura, generando così un doppio costo.

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