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Contabilità
25 Gen 24

Agenti di commercio: Ditta Individuale o Società di Capitali? Valutiamo le Opzioni

Nel percorso professionale degli agenti di commercio, può emergere la necessità di valutare il passaggio dalla ditta individuale a una società di capitali. Questa transizione, apparentemente vantaggiosa dal punto di vista fiscale, richiede un'attenta analisi per valutarne la reale convenienza. Oltre al fisco c'è molto di più da valutare, come:

Aspetto Pensionistico:
La trasformazione da ditta individuale a società di capitali impatta direttamente sulla posizione previdenziale Enasarco, poiché i versamenti contributivi personali cessano. Le società di capitali devono versare un contributo assistenziale (non più contributivo), rispettivamente del 3% e dell'1%. Così, se l'agente non ha maturato i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia Enasarco, perde tutto il versato. La totalizzazione dei contributi con la previdenza obbligatoria (INPS) non è possibile (sentenza cassazione 23349/2018).

Fallimento mandante:
Nel contesto delle società di capitali, i legali rappresentanti devono garantire il pieno rispetto dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di agente o rappresentante. Tuttavia, in caso di fallimento della società preponente, è importante comprendere che la società di capitali agente è considerata creditore chirografario, con possibilità di soddisfazione del credito notevolmente ridotte rispetto all'agente di commercio ditta individuale che è creditore.

Costi di Gestione:
Le questioni contabili-amministrative, tra cui gli obblighi di tenuta della contabilità ordinaria e la redazione del bilancio, influenzano direttamente i costi strutturali della società. È quindi essenziale operare con precisione e competenza in queste aree per garantire la corretta gestione finanziaria e fiscale dell'azienda.

FIRR:
Il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), analogamente ad altre indennità di fine rapporto, è soggetto alla tassazione separata con il 20% a titolo di ritenuta d’acconto per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone. Questa forma di imposizione non si applica alle società di capitali.

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