
Attuale disciplina contrastante gli atti in pregiudizio dei creditori
Rimane immutata la disciplina della revocabilità degli atti a titolo gratuito (art. 163 D.Lgs. 14/2019), così come è confermata per gli atti a titolo oneroso la tripartizione introdotta dal D.Lgs. 5/2006:
- atti anomali o sproporzionati (art. 166, c. 1), revocabili se compiuti entro l’anno (in conformità con l’art. 7 della proposta di direttiva del 2022) dalla domanda di apertura della liquidazione e con regime probatorio agevolato;
- atti legalmente compiuti a beneficio di uno o più creditori (art. 166, c. 2), revocabili se compiuti nei 6 mesi precedenti (secondo l’art. 6 della proposta di direttiva saranno 3 mesi), a patto che il curatore provi la conoscenza nel contraente dello stato di insolvenza;
- atti non revocabili, relativi a specifiche situazioni del contraente in bonis (acquisti di immobili prima casa o pagamenti di retribuzioni) oppure compiuti durante o in esecuzione di procedure concorsuali ex art. 166, c. 3, lett. d) ed e).
ATTENZIONE!
In caso di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione e piano di ristrutturazione omologato, la prededuzione nella successiva procedura liquidatoria (ove il credito sia stato erogato e non restituito al creditore) può essere negata qualora il curatore provi che il ricorso del debitore (o l’attestazione del professionista per i finanziamenti interinali) fosse fondato su dati falsi o contenesse “omissione di informazioni rilevanti” (comportamento che continua a essere punito penalmente come falso in attestazioni ex art. 342 del Codice della crisi) e che il creditore fosse a conoscenza delle circostanze