
Adeguati assetti: obbligo di legge, strumento di gestione e tutela per l’impresa
Con il deposito dei bilanci 2024 e delle relative note integrative, gli amministratori sono chiamati a dichiarare che l’impresa dispone di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e che sussistono le condizioni di continuità aziendale.
E’ bene prestare attenzione a questa dichiarazione spesso sottovalutata poichè non può ridursi a una frase di circostanza. La misurazione degli adeguati assetti deve essere concreta, basata su verifiche reali e documentate, anche se i dati dimostrano che l’azienda non è in crisi.
Gli adeguati assetti infatti, previsti dall’art. 2086 c.c. e rafforzati dal D.Lgs. 83/2022, non sono un adempimento per le sole imprese in crisi, ma rappresentano uno strumento fondamentale per le aziende sane; aiutano infatti a monitorare la gestione, a prevenire situazioni di rischio ed a rafforzare la continuità aziendale.
I tribunali stanno già decidendo: le sentenze recenti
Ancora oggi qualcuno tende a sottovalutare la portata dell’art. 2086, pensando che «tanto i tribunali non intervengono mai. Nulla di più sbagliato.
Le decisioni della Magistratura stanno aumentando e confermano un orientamento preciso: la mancanza di adeguati assetti espone l’amministratore a responsabilità personali anche gravi.
Ne è un esempio la sentenza del 29/3/2024 del Tribunale di Torino che ha condannato un amministratore al risarcimento personale dei danni subiti dal fallimento per non aver dotato la società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili come richiesto dall’art. 2086, comma 2, e dall’art. 3 del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). La carenza degli assetti aveva impedito alla società di intercettare per tempo segnali di crisi e agire di conseguenza. Da ricordare anche la sentenza del 10/07/2024 del Tribunale di Milano, che ha disposto la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario per la mancata predisposizione di assetti adeguati e per l’assenza di un reale sistema di controllo della gestione, con gravi conseguenze patrimoniali per l’impresa e i soci.
Perché è importante agire subito
Il periodo del bilancio è un’occasione per trasformare un obbligo in un vero strumento di crescita e tutela. Dichiarare in nota integrativa che gli adeguati assetti esistono significa averli realmente implementati e aver reso operativo un sistema di monitoraggio che comprende:
✔ indicatori economico-finanziari (ROI, capitale circolante, ecc.);
✔ KPI qualitativi (clima aziendale, soddisfazione clienti, innovazione, formazione).
Il nostro Studio è a disposizione per accompagnarti nell’analisi e nella realizzazione di un sistema di assetti adeguati e di un monitoraggio efficace, che tuteli la tua azienda e la tua posizione personale come amministratore.
E’ bene prestare attenzione a questa dichiarazione spesso sottovalutata poichè non può ridursi a una frase di circostanza. La misurazione degli adeguati assetti deve essere concreta, basata su verifiche reali e documentate, anche se i dati dimostrano che l’azienda non è in crisi.
Gli adeguati assetti infatti, previsti dall’art. 2086 c.c. e rafforzati dal D.Lgs. 83/2022, non sono un adempimento per le sole imprese in crisi, ma rappresentano uno strumento fondamentale per le aziende sane; aiutano infatti a monitorare la gestione, a prevenire situazioni di rischio ed a rafforzare la continuità aziendale.
I tribunali stanno già decidendo: le sentenze recenti
Ancora oggi qualcuno tende a sottovalutare la portata dell’art. 2086, pensando che «tanto i tribunali non intervengono mai. Nulla di più sbagliato.
Le decisioni della Magistratura stanno aumentando e confermano un orientamento preciso: la mancanza di adeguati assetti espone l’amministratore a responsabilità personali anche gravi.
Ne è un esempio la sentenza del 29/3/2024 del Tribunale di Torino che ha condannato un amministratore al risarcimento personale dei danni subiti dal fallimento per non aver dotato la società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili come richiesto dall’art. 2086, comma 2, e dall’art. 3 del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). La carenza degli assetti aveva impedito alla società di intercettare per tempo segnali di crisi e agire di conseguenza. Da ricordare anche la sentenza del 10/07/2024 del Tribunale di Milano, che ha disposto la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario per la mancata predisposizione di assetti adeguati e per l’assenza di un reale sistema di controllo della gestione, con gravi conseguenze patrimoniali per l’impresa e i soci.
Perché è importante agire subito
Il periodo del bilancio è un’occasione per trasformare un obbligo in un vero strumento di crescita e tutela. Dichiarare in nota integrativa che gli adeguati assetti esistono significa averli realmente implementati e aver reso operativo un sistema di monitoraggio che comprende:
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Come possiamo esserti utile?
- Consulenza dedicata e su misura per la tua azienda
- Strumenti standard per tutte le aziende (minore spesa assima resa!)
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